Accordi di foresta. Nasce lo strumento per la promozione del mondo forestale.
Sono accordi equiparati alle “reti di impresa agricole” e sono utili alla valorizzazione delle superfici boschive e alla conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici.
Accordi di foresta. Nasce lo strumento per la promozione del mondo forestale.
5 aprile 2022 Gestione Forestale Sostenibile
Di Giovanni Carmignani
Si chiamano “Accordi di Foresta” e hanno come obiettivo la gestione e valorizzazione sostenibile delle proprietà forestali, la conservazione e l’erogazione costante e continua di servizi ecosistemici. Nascono per contrastare il frazionamento delle proprietà agrosilvopastorali e accrescere l’economia delle comunità che vivono in montagna attraverso lo sviluppo di filiere produttive, ambientali o socioculturali e la promozione di progetti volti al riconoscimento dei servizi ecosistemici.
Con la conversione in legge (n. 108 del 29 luglio 2021) del DL «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (n.77 del 31 maggio), sono state quindi introdotte con il comma 4 quinquies, nel nostro ordinamento le “Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno” attraverso gli Accordi di Foresta.
Per la “stipulazione di accordi di foresta” sono necessari due o più soggetti che abbiano l’obiettivo comune di valorizzare le “superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale e di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici”. Tali soggetti, dovranno quindi sottoscrivere un accordo che indichi obiettivi condivisi e individui le migliori soluzioni tecniche ed economiche per il loro raggiungimento che saranno realizzate da ciascun componente.
Tali soluzioni sono concretizzate attraverso attività che devono essere svolte espressamente “nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali”, e possono riguardare:
- la promozione della “gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private;
- la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
- la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socioculturale dei contesti in cui operano;
- promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.
Il testo conclude assegnando la competenza alle Regioni in materia di promozione, diffusione e attuazione degli Accordi di Foresta che sono “equiparati alle reti di impresa agricole”.
Al contrario di queste, la grande novità rappresentata dall’accordo di foresta è quella relativa all’assenza di vincoli sulla natura dei contraenti, per cui può essere sottoscritto anche solo da persone fisiche e/o altri soggetti di altra natura che non siano imprenditori, ampliando enormemente il numero dei potenziali beneficiari, semplificando tra l’altro anche la forma di scrittura privata che non dovrà essere autenticata dal notaio.
In massima coerenza con l’obiettivo della norma, l’intenzione del legislatore è stata quella di introdurre nell’ordinamento uno strumento contrattuale semplice, snello e ampliamente fruibile capace di accelerare la costituzione di questi gruppi di soggetti a favore, come ribadito ad Oltreterra “della gestione forestale attiva, dell’economia sostenibile e consapevole derivata dalla filiera del legno e di quelle economie montane che, da secoli, traggono reddito anche dai propri boschi.”
(si ringrazia Antonio Brunori di PEFC Italia, Raoul Romano del CREA e Gabriele Locatelli della Regione Emilia Romagna per la collaborazione e revisione di questo testo)