Quesiti tecnici relativi alla nuova norma PEFC ITA 1002:2020 di Catena di Custodia
Si riportano tre risposte ad altrettante richieste di chiarimento sulla nuova norma 2020 in vigore.
Quesiti tecnici relativi alla nuova norma PEFC ITA 1002:2020 di Catena di Custodia
4 giugno 2021 Notizie tecniche e interpretazioni della norma
Di Giovanni Tribbiani
La nuova norma di Catena di Custodia PEFC (ST 2002:2020, ITA 1002:2020 nella traduzione italiana), quella relativa all’uso dei marchi (ST 2001:2020, ITA 2001:2020 nella traduzione italiana) e quella per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione (ST 2003:20202) sono attualmente in vigore e devono essere applicate insieme. Le tempistiche per il passaggio, come annunciato, sono state prorogate e vi ricordiamo che sino al 14 agosto 2022 gli audit (sia annuali che di rinnovo) possono essere eseguiti a scelta in base allo standard 2013 o a fronte dello standard 2020. Tuttavia, il prossimo audit dopo tale data dovrà essere in conformità con i requisiti della norma 2020. Tutte le società certificate per la catena di custodia PEFC, per conservare la certificazione, dovranno essere certificate secondo lo standard 2020 entro il 14 agosto 2023.
Di seguito si riportano alcuni quesiti emersi durante i nostri corsi di formazione e le relative risposte del PEFC Internazionale.
Quesito 1
Riguardo il paragrafo 5.1.2.1, dove si descrivono le modalità del controllo della certificazione delle forniture e del fornitore, il controllo nel database deve essere effettuato ad ogni consegna o solo una volta all'anno per il fornitore? L’auditor deve controllare l'evidenza del controllo per ogni consegna o è sufficiente che l'azienda dimostri di aver stabilito una procedura per il controllo?
Risposta
Il PEFC non ha un requisito che stabilisca una certa periodicità, ma richiede la verifica che la fornitura sia certificata.
A seconda del caso, a seconda del grado di fiducia e di rischio, l'organizzazione deve determinare come verificare, ad es. fornitura per fornitura o su base mensile, trimestrale o annuale.
Quesito 2
È possibile scrivere la dichiarazione PEFC sia su fattura che documento di trasporto? Nella nuova norma è scritto "dichiarato nella documentazione di vendita e consegna" non o bolla di consegna, quindi sembra che sia possibile.
Risposta
Sì, è possibile perché entrambi possono essere considerati documenti di consegna.
Tale interpretazione è inclusa nel paragrafo 7.1.2 Documenti per la comunicazione delle dichiarazioni del PEFC GD 2001:2014 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale - Guida per l'uso, dove si riporta:
“L'organizzazione può scegliere uno o più documenti da utilizzare per la comunicazione della dichiarazione. Per esempio:
- L'organizzazione sceglie di utilizzare solo la fattura per comunicare le dichiarazioni PEFC
- L'organizzazione utilizza sia la fattura che la bolla di consegna per comunicare le dichiarazioni”.
Quesito 3
È sufficiente il codice dei prodotti o è obbligatoria o consigliata anche una descrizione dei prodotti nello scopo dei certificati?
Risposta
Lo standard PEFC ST 2003, Requisiti per gli Organismi di Certificazione, al paragrafo 7.7.2.d) richiede di includere "prodotti coperti dalla catena di custodia, secondo le categorie di prodotti PEFC".
Le categorie di prodotti PEFC sono definite nell'Appendice 2 di PEFC GD 1008:2019 e PEFC GD 1006:2012. Queste categorie di prodotti potrebbero essere riviste a breve.
È previsto che il nuovo database PEFC disponga di un campo per includere una "descrizione dello scopo", ma non sarà un campo obbligatorio.
Come PEFC Italia invitiamo tutti gli organismi di certificazione operanti in Italia ad includere una descrizione più precisa dei prodotti, in accordo con l’azienda certificata, in modo da rendere più agevole la ricerca dei fornitori.